Molti dei prodotti commercializzati nella Comunità Europea devono rispettare le direttive a essi applicabili (che riguardano anche i processi produttivi) e presentare la marcatura CE. Oltre a essere un obbligo di Legge, il rispetto delle prescrizioni legate alla marcatura CE consente di agevolare le pratiche doganali e distinguersi da chi non segue tali indicazioni. Abbiamo approfondito il tema insieme a Igor Balassi, Tecnico Area Prodotto & Energia di ICIM SpA, ente che svolge attività di certificazione di prodotti, sistemi di gestione aziendale e delle figure professionali in tutti i segmenti di mercato in ambito pubblico e privato, e che si pone come riferimento per tutte le organizzazioni pubbliche e private che credono che innovazione e sostenibilità siano elementi fondamentali per il proprio sviluppo.
Nella produzione e nella distribuzione di prodotti, i responsabili ultimi della conformità di questi e dell’apposizione del marchio CE sono:
− il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nell’Unione Europea (tramite mandato scritto del fabbricante);
− l’importatore, ossia chi effettua la prima immissione sul mercato comunitario con il proprio nome, il proprio marchio commerciale o modifica un prodotto già immesso sul mercato.
Questo significa che non solo chi produce i beni all’interno della Comunità Europea, ma anche chi importa e commercializza prodotti realizzati al di fuori della Comunità ne è responsabile verso la autorità e il pubblico.
Va anche sottolineato che il soggetto responsabile dell’apposizione della marcatura CE deve anche redigere la documentazione che va messa a disposizione delle Autorità di vigilanza competenti. A seconda poi della tipologia del prodotto e delle direttive a esso applicabili può essere o meno obbligatorio l’intervento di un organismo notificato a sancire la conformità del prodotto e del processo produttivo.
Quanto descritto nel paragrafo precedente riguarda gli obblighi di Legge. Esiste poi almeno un altro modo per dimostrare la conformità dei propri prodotti anche quando sarebbe sufficiente una autodichiarazione del fabbricante senza l’intervento di un organismo notificato: si tratta della certificazione volontaria. Per capire la differenza tra certificazione cogente e volontaria è necessario chiarire prima qualche concetto. Come quello dell’armonizzazione legislativa, che, relativamente ad alcune direttive, è limitata ai requisiti essenziali che i prodotti immessi sul mercato unico devono rispettare per circolare liberamente nell’Unione Europea. All’interno delle Norme armonizzate sono definite le Specificazioni Tecniche dei prodotti rispondenti ai requisiti essenziali indicati nelle direttive. L’applicazione delle Norme Armonizzate e di altre norme è uno dei modi per dimostrare tale conformità e i produttori sono liberi di applicare Specificazioni Tecniche diverse, anche se tale approccio non è praticamente mai usato per la difficoltà oggettiva di dimostrare a chi lo dovesse eccepire che una propria specifica tecnica sia di pari bontà rispetto a una norma europea armonizzata. Tutti i prodotti fabbricati in accordo con le Norme Armonizzate beneficiano, infatti, di una presunzione di conformità nei confronti dei corrispondenti requisiti essenziali. La certificazione cogente è un obbligo imposto da una Legge nazionale che recepisce una direttiva europea o da un Regolamento e concerne principalmente.
La marcatura CE indica la conformità a tutti gli obblighi dei fabbricanti in merito ai loro prodotti in base alle direttive comunitarie che ne prevedono l’apposizione. Quando è apposta, costituisce una dichiarazione della persona fisica o giuridica che l’ha apposta o che è responsabile di apporla, a conferma che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni applicabili in materia e che è stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità del caso. La marcatura Volontaria può riguardare alcuni o tutti gli aspetti di conformità CE e deriva da un regolamento dell’organismo di certificazione sottoscritto dal produttore del bene oggetto della certificazione.
In tema di certificazioni, è fondamentale avere le idee chiare sul significato di termini ed espressioni. Ecco alcune delle più importanti.
Messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.
Immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
Fabbricante: soggetto fisico o giuridico che fabbrica un prodotto (o lo fa progettare o fabbricare) e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio. Garantisce sia il prodotto sia la produzione, prepara la documentazione tecnica, conserva la documentazione, coopera con le autorità competenti.
Rappresentante autorizzato: persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità Europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire per conto suo in relazione a certi compiti. Questa figura non garantisce il prodotto né la produzione e non prepara la documentazione tecnica.
Importatore: soggetto fisico o giuridico stabilito nella Comunità Europea che immette sul mercato comunitario un prodotto originario di un Paese terzo. Un importatore/distributore è soggetto agli obblighi del fabbricante quando immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifica un prodotto già immesso sul mercato così che la conformità, con le prescrizioni applicabili, potrebbe esserne condizionata.
Distributore: diversamente da fabbricanti e importatori, questa figura fisica o giuridica non immette prodotti sul mercato unico europeo, ma si limita a rendere disponibili agli utilizzatori finali prodotti già immessi da altri soggetti. Il distributore, però, deve pretenderne la conformità.
Di seguito, chiariamo alcuni concetti relativi alla certificazione cogente.
Dichiarazione di conformità: dichiarazione di un fornitore che un prodotto, processo o servizio è conforme a una specifica norma o a un altro documento normativo.
Attestazione di conformità: atto con cui una terza parte indipendente testimonia che un certo campione sottoposto a prova è conforme a una specifica norma o a un altro documento normativo.
Certificazione di conformità: atto con cui una terza parte indipendente dichiara che un prodotto, processo o servizio è, con ragionevole attendibilità, conforme a una specifica norma o a un altro documento normativo.
Accreditamento: riconoscimento formale che un organismo ha le strutture, i mezzi materiali e umani e l’idoneità per assolvere determinate attività in conformità a specifiche norme.
Organismo Notificato (Notified Body): è un Ente di Certificazione autorizzato dall’Autorità Governativa Nazionale e notificato alla Commissione Europea, per attuare i compiti legati alla applicazione delle procedure europee di conformità di prodotti e servizi.
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