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04/03/2008

LA 626

In ambito di sicurezza sul lavoro, una pietra miliare delle nostra attuale legislazione è il Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, modificato ed integrato dal Decreto legislativo n. 242 del 10 marzo 1996, ed entrato in vigore il 27 novembre 1994. In tale norma, comunemente chiamata “626” si definiscono le responsabilità del datore di lavoro che riguardano sia gli aspetti generali di prevenzione, sia ciò che concerne la selezione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), il loro corretto uso e la manutenzione. Un legge più volte presa in considerazione dalla Redazione di Ferramenta 2000 che ha dedicato ampio spazio al tema della sicurezza. Purtroppo però, l’elenco degli obblighi del datore di lavoro (designare il servizio di prevenzione e protezione, effettuare la valutazione dei rischi esistenti, elaborare un documento contenente anche le misure di prevenzione adottate ed i DPI utilizzati) spesso rimane tale e non si traduce in fatti concreti.
L’impegno del Governo per migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro è stato tra gli obbiettivi principali del Ministro del Lavoro, Cesare Damiano, che il 16 febbraio 2007 ha approvato il Disegno di legge delega per l’emanazione del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione d’indagine sugli infortuni sul lavoro ha sottolineato la necessità di intervenire tempestivamente, con misure immediate che servano a porre fine a questa tragedia che si consuma tutti i giorni nei cantieri. A tale scopo è emerso come sia fondamentale coinvolgere lo Stato, le Regioni e le organizzazioni sindacali, coordinando e razionalizzando gli interventi delle strutture e degli organi competenti, sia a livello centrale che locale. Un coordinamento efficace in grado di razionalizzare le risorse umane disponibili presso le amministrazioni pubbliche e colmare le carenze strutturali e di organico.
Inoltre, alle Regioni, è stato chiesto di stabilire un limite minimo di risorse da destinare alle prevenzione degli infortuni sul lavoro. Attualmente è previsto che solo il 5% della spesa sanitaria sia destinato alle attività di prevenzione, una spesa che va rivista e notevolmente aumentata.



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