In seguito alla misura che ha portato l'Iva al 22%, non ci saranno sanzioni se la maggiore imposta, collegata all'aumento dell'aliquota, sarà versata dai professionisti entro i termini previsti: in caso di liquidazione mensile, il versamento deve avvenire entro il 27 dicembre (termine dell'acconto) per i periodi di fatturazione compresi tra ottobre e novembre, mentre per le fatture emesse a dicembre vale il termine di liquidazione annuale (16 marzo).
Anche se la liquidazione è trimestrale l'adeguamento per le fatture del quarto trimestre andrà effettuato entro il 16 marzo. Va tenuto presente che la prestazione di servizi, in cui rientra la progettazione, si considera eseguita quando è pagato il corrispettivo, a prescindere dal completamento della prestazione. Perciò, i professionisti che hanno emesso fattura e ricevuto il corrispettivo entro il 30 settembre non dovranno adeguarsi alla maggiorazione dell'imposta, anche se non hanno ancora concluso il servizio di progettazione.
Si amplia l’offerta BTicino dedicata alle soluzioni di videocitofonia.
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