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23/04/2008

MANIGLIONI ANTIPANICO: CHI RISPONDE?

Intervista con Sergio Mottura, Presidente di Assoferma, per capire come si sta evolvendo il settore dei Maniglioni antipanico e a chi devono essere attribuite le responsabilità tra fabbricante, progettista, installatore e utilizzatore…

Quale è il ruolo assunto da Assoferma nel nostro settore?
Sergio Mottura - ASSOFERMA da sempre è impegnata nell'attività normativa a livello nazionale ed europeo per definire le caratteristiche di sicurezza dei prodotti applicabili su vie di fuga e per porte tagliafuoco. L'Associazione ha inoltre avviato diversi contatti con i Ministeri competenti per sviluppare decreti su argomenti specifici, in modo da divulgare da un punto di vista applicativo, la diffusione della conoscenza di quanto già "normato" in ambito della Comunità Europea. Nel 2004 ad esempio l'Associazione ha contribuito al decreto del Ministero dell'interno del 7 novembre 2004 relativo ai dispositivi di emergenza ed antipanico da utilizzare nelle attività soggette al controllo di prevenzione incendi. Tale decreto permette agli operatori di scegliere il dispositivo più idoneo all'applicazione d'uso e lo obbliga ad effettuare le manutenzioni necessarie, attuando quelle prevenzioni che la legge impone per elevare il livello di sicurezza.

Come si ripartiscono le responsabilità tra fabbricante, progettista, installatore e utilizzatore nei maniglioni antipanico?
Sergio Mottura – La responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di fabbricazione, montaggio e manutenzione dei dispositivi installati sulle uscite di sicurezza sono diverse. Il fabbricante deve garantire che i prodotti che immette sul mercato siamno progettati e fabbricati nel rispetto dei requisiti minimi essenziali previsti dalle norme; pertanto dal 1 aprile 2003 deve produrre e vendere solo prodotto marcati CE ai sensi della direttiva 89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione nota come CPD. In base a quanto previsto da tale direttiva il fabbricante deve fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per l’installazione e la manutenzione. Il progettista che ha la responsabilità della scelta del dispositivo rispettando le norme in vigore, deve conoscere le direttive, gli eventuali Decreti applicativi, i prodotti e il loro campo di applicazione. E’ fondamentale che la momento della scelta di questi dispositivi sia fatta un’attenta valutazione dei rischi e che si utilizzino dispositivi conformi alle norme di prodotto. Non dimentichiamo che sia il progettista sia il distributore hanno l’obbligo di agire con attenzione per evitare di immettere sul mercato prodotti non conformi (non marcati CE). IL dovere dell’installatore è di assicurare che l’installazione sia effettuata conformemente a quanto previsto dalle istruzioni di montaggio, fornite a crredo del dispositivo, unitamente a quello di nonalterare in alcun modo le caratteristiche del prodotto al momento della sua messa in esercizio e dovrà fornire la dichirazione di corretta installazione. L’utilizzatore infine è responsabile del rispetto della manutenzione come previsto dalle istruzioni fornite a corredo del dispositivo. Dovrà infine conservare la dichiarazione di corretta installazione e, per le attività soggette a rilascio del certificato incendi, effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione. Tali operazioni dovranno inoltre essere annotate sul registro di cui all’art. 5, comma 2 del DPR 12/01/98, n37. (continua)
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(l'intervista integrale è pubblicata su Ferramenta 2000 di Aprile)



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