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19/03/2012

ACCORDO SULLA SICUREZZA TRA STATO E REGIONI

Il 27 marzo si terrà a Brescia un convegno sulla formazione necessaria per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro più pericolose

Le attrezzature di lavoro - intese come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro – sono spesso correlate ad un gran numero di incidenti di lavoro. Le cause degli incidenti possono essere diverse, ad esempio la qualità scadente degli strumenti utilizzati, il cattivo stato di manutenzione, la mancanza di protezioni o eventuali utilizzi inadeguati o impropri.
In ogni caso ogni attrezzatura, ogni macchinario, anche se complesso, è più agevole da usare se lo si conosce bene. Una macchina ben progettata è difficilmente pericolosa: può diventarlo se chi la utilizza non solo non ne conosce il funzionamento, ma non è consapevole dei rischi causati da un uso non corretto.

Per aumentare la prevenzione degli incidenti nell’uso di attrezzature di lavoro la Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l’intesa sull’Accordo previsto dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Testo Unico prevede infatti che siano individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, nonché i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Per conoscere meglio l’Accordo raggiunto e le conseguenze sulla formazione alla sicurezza, aggiuntiva a quella dei lavoratori prevista dai precedenti accordi del 21 dicembre 2011, AiFOS, (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro) - in collaborazione con Made HSE Marcegaglia, A.M. Consulenze srl, RI. BO. Group, Nacanco S.p.A. e la società Cenpi - organizza per il 27 marzo 2012 a Brescia un convegno di studio dal titolo “Attrezzature di lavoro - Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 - Formazione, abilitazione degli operatori, requisiti”.

L’Accordo, che entrerà in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, riconosce la formazione già effettuata solo se conforme ai nuovi requisiti, prevedendo in caso di formazione difforme specifici corsi integrativi da svolgere entro 24 mesi.
Inoltre vengono identificati i soggetti formatori che potranno erogare i corsi, i requisiti dei docenti e dei corsi (organizzazione, articolazione percorso formativo, metodologia didattica, programma dei corsi, attestazione).
Queste le attrezzature soggette alle nuove disposizioni: piattaforme di lavoro mobili ed elevabili, gru a torre, gru mobile, gru per autocarro, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori agricoli e forestali, macchine movimenti terra, (pompa per calcestruzzo.
Per ciascuna attrezzatura i corsi sono suddivisi in tre moduli: Giuridico/Normativo, Teorico e Pratico.



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