Proposta da inserire all’interno del Disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l’anno 2018” o del Decreto Legge collegato in materia fiscale
DEDICATA ALLA DETRAZIONE FISCALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DESTINATO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI CUI AL D.P.R. N. 380/2001
All’articolo 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi n. 917/86 (TUIR) è aggiunto il seguente comma:
“Comma 8-bis - In via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l’anno 2018, è riconosciuta una detrazione pari al 19 per cento dall’imposta lorda delle spese documentate e sostenute dal contribuente sino al 31 dicembre 2018, fino ad un importo massimo complessivo di mille euro, per l’acquisto di materiali, beni e prodotti finiti, per l’esecuzione di lavori necessari agli interventi di manutenzione ordinaria così come individuati all’articolo 3, comma 1, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati esclusivamente all’interno di singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale possedute o detenute e loro pertinenze, adibite ad abitazione principale, con l’eccezione delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1 e A/8. Qualora trattasi di unità immobiliari cointestate, la detrazione spetta esclusivamente ad uno di essi.”.
La proposta emendativa di cui sopra ha lo scopo ad introdurre, in via sperimentale, un’agevolazione di natura fiscale, destinata a favorire la riqualificazione, in termini di sicurezza, salubrità, igiene e decoro del patrimonio immobiliare nazionale ad uso abitativo residenziale.
Si tenga conto del fatto che spesso le famiglie italiane non riescono ancora a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, nonostante tale spesa sia detraibile in percentuale dall’imposta lorda, ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR.
Coloro che non sono economicamente in grado di affidarsi ad un’impresa per la riqualificazione della propria abitazione, nella maggioranza dei casi, pur di mantenere un accettabile livello di sicurezza, salubrità ed igiene della propria abitazione, scelgono di effettuare dei lavori in economia (il cosiddetto “fai da te”), realizzando in proprio lavori di manutenzione e di riparazione senza ricorrere a imprese o artigiani specializzati.
Parallelamente, dunque, all’esistente agevolazione fiscale per le spese di ristrutturazione edilizia, con la proposta in esame si intende riconoscere una detrazione nel caso di acquisto di materiali, beni e prodotti finiti acquistabili presso i negozi di ferramenta o altri canali di vendita, necessari alla mantenimento di un adeguato standard di igiene e salubrità delle abitazioni e degli impianti in esse istallati.
L’agevolazione fiscale in questione si traduce anche in un sostegno alla ripresa, nonché alla crescita ed allo sviluppo del cosiddetto “commercio di prossimità”, di fondamentale importanza per il Paese, poiché in grado di mantenere “vive” piazze, strade e vie storiche. In questo modo si andrebbero, infatti, a tutelare i negozi di vendita al dettaglio di ferramenta, cosiddetto “di vicinato”, presenti in maniera capillare su tutto il territorio nazionale.
L’introduzione della detrazione in esame potrebbe comportare, inoltre, un rinvigorimento del comparto delle rivendite al dettaglio, anche con possibilità di nuove assunzioni, date le attuali misure contenute nel “job act”, ponendo un freno alle numerose chiusure di negozi del settore, avvenute negli ultimi anni.
La proposta normativa di cui sopra non comporta perdita di gettito per il Bilancio dello Stato, poiché l’introduzione dell’agevolazione fiscale incentiverebbe, tra l’altro, anche la richiesta di scontrini/ricevute fiscali, con la conseguente emersione di una maggiore base imponibile.
Nel primo anno sperimentale di competenza (2018) non vi sarà anticipazione di risorse da parte dello Stato a copertura di questa nuova agevolazione, in quanto, già solo il gettito IVA verrebbe incassato anticipatamente rispetto alla detrazione da applicarsi nel modello dichiarativo dell’anno successivo.
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